Usura ed in particolare usura bancaria.
Il quadro normativo in tema di usura, caratterizzato da disposizioni di natura sia penale, sia civile, è stato radicalmente innovato dalla legge n. 108/96.Disposizioni in materia di usura, quale ha modificato l'art. 644 c.p. Tale articolo, nell'attuale formulazione, dispone che:
Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643 si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità (1), interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000(2)... La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari(4). Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito (6).
In ambito civilistico la legge 108/96 ha modificato l'art. 1815 c.c. Che stabilisce: “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.
Il legislatore, con la riforma del 1996 , ricalcando le orme dell'ordinamento francese, ha deciso di individuare gli interessi usurari attraverso criteri di carettere oggettivo. Infatti, la legge n. 108/96, oltre ad aver modificato l'art. 644 c.p. E il comma 2° dell'art. 1815 c.c., rimette al Ministero del Tesoro, sentita la Banca d'Italia e l'ufficio italiano dei cambi, l'individuazione mediante rilevazione trimestrali – del limite di usurarietà dei tassi di interesse, denominato anche tasso soglia, superato il quale, da un punto di vista civilistico, gli interessi devono essere essere considerati usurari; di conseguenza la relativa clausola contrattuale deve considerarsi nulla e quindi, non sono dovuti interessi in nessuna misura.
A tal propositola legge n.108/96 stabilisce che il tasso soglia sia pari al “tasso medio praticato per operazioni similari” aumentato della metà. Tale disposizione è stata aggiornata dal d.l. 70/11 del 14/05/2011 che riformula il legale tra la soglia usura e il TEGM stabilendo che la soglia usura sia da calcolarsi pari al tasso medio aumentato di ¼ più 4 punti percentuali, fino ad un massimo previsto pari TEGM più 8 punti.
Numerose pronunce giurisprudenziali sia di merito che di legittimità ribadiscono che normativa antiusura si estente anche ai tassi di mora. “S'intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori”.
Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643 si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità (1), interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000
Una volta definita in termini positivi l'applicabilità della disciplina antiusura agli interessi moratori la nostra indagine deve, quindi essere condotta verificando la legittimità degli interessi che erano stati stipulati nel contratto. Il reato di usura, dunque, sussisterà nel momento in cui le parti sottoscriverenno un contratto usurario: la legge, sia penale che civile, punisce il semplice fatto giuridico della conclusione stipula del contratto con cui si chiedono interessi usurari, cioè dei corrispettivi per il finanziamento concesso superiori al tasso di soglia.
Questi interessi, ai quali vanno sommate le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese connesse (escluse imposte e tasse), ma anche gli interessi di mora, sono usurari quando complessivamente sono (o possono essere) superiori al limite di legge (tasso soglia) oppure inferiori, ma sproporzionati rispetto alla controprestazione e considerati i tassi medi.