Il contenimento del Coronavirus.
Quali sono i provvedimenti adottati per il contenimento del Coronavirus ed in particolare per vincolare le persone a stare a casa?In questi giorni assistiamo ad un balzello di provvedimenti, autocertificazioni che cambiano periodicamente, denuncia, applicazione di sanzioni solo pecuniarie; insomma, bisogna ammettere che il governo si sta mettendo d'impegno a confonderci le idee.
Vediamo innanzitutto, cosa cambia dal 25 marzo 2020 in poi, per gli italiani se si dovesse violare la quarantena.
Prima circostanza da sapere è che la normativa entrata in vigore avrà effetto retroattivo, dunque, per tutti coloro che avessero violato le disposizioni sulla permanenza nel luogo di residenza senza un giustificato motivo sappiano che pagando una sanzione/multa di 200 euro non si correrà il rischio di essere processati: il Decreto prevede espressamente che tutte le persone denunciate fino al 25 marzo per aver violato il divieto di spostamento dovranno pagare subito una multa di circa 200 euro e la vecchia sanzione (art. 650 c.p.) viene automaticamente estinta.
«le disposizioni sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative e si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà».
Il testo prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento sia punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3000 euro. Inoltre, se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.
Altro aspetto non trascurabile del provvedimento del Governo è il caso di un soggetto positivo al Covid – 19 che violi la quarantena ;quest’ultimo sarà punito con la pena di cui all’articolo 452, primo comma, n. 2, del codice penale (reclusione da uno a cinque anni).
Infine per il mancato rispetto delle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali, si applica la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Inoltre in caso di recidiva la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
Entrando quindi più nel dettaglio dei settori più colpiti:
LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE
il testo prevede quindi “limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso nei territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale”.All’interno dei Comuni il Decreto prevede “limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni.
SANZIONI PER SPOSTAMENTI INGIUSTIFICATI
In caso di violazione delle norme che limitano gli spostamenti era prevista (fino al 25 marzo), la sanzione di cui all’articolo 650 del codice penale, sempre che non si configuri un reato più grave. In base alla norma del codice penale, in caso di inosservanza di un provvedimento di un’autorità è prevista la pena dell’arresto fino a 3 mesi o l’ammenda fino a 206 euro. Il Decreto-Legge 19/2020 prevede espressamente che tutte le persone denunciate fino al 25 marzo per aver violato il divieto di spostamento dovranno pagare subito una multa di circa 200 euro e la vecchia sanzione (art. 650 c.p.) viene automaticamente estinta.
Prevista, inoltre, la "chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici". L’applicazione della misura della quarantena precauzionale e, per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus, vige come si è già detto il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora. Confermata la limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico, così come la limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso.
IL MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE E LE SANZIONI PENALI PER FALSE DICHIARAZIONI
Come noto, il predetto decreto consente lo spostamento dalla propria residenza in particolari casi, ovvero: - comprovate esigenze lavorative; - assoluta urgenza (“per trasferimenti in comune diverso”, come previsto dall’art. 1, comma 1, lettera b) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020); -situazione di necessità (per spostamenti all’interno dello stesso comune o che rivestono carattere di quotidianità o che, comunque, siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere); -motivi di salute. Nel predetto modulo si dovrà altresì dichiarare espressamente di “non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19 (fatti salvi gli spostamenti disposti dalle Autorità sanitarie)”.
In caso di allontanamento temporaneo dalla propria residenza sarà necessario compilare un apposito modulo, recentemente modificato in data 26 marzo 2020 e scaricabile dal sito del Min. Interno, che sarà sottoscritto e consegnato alle forze dell’ordine in occasione di un eventuale controllo. Tali dichiarazioni potranno essere verificate sia in occasione del predetto controllo che successivamente.
Quali sono le conseguenze in caso di false dichiarazioni presenti nel suddetto modello? In caso di false dichiarazioni presenti in tale modulo si potrà incorrere nel reato di cui all’art. 495 c.p che prevede la pena della reclusione da uno a sei anni. Si precisa che l’autocertificazione potrà essere considerata falsa sia se i motivi indicati risultino non corrispondenti al vero sia se nel modello compilato siano state indicate false generalità o altri dati personali non veritieri.
CERIMONIE, ATTIVITÀ SPORTIVE ED EVENTI
Su tutto il territorio nazionale sono sospese tutte le manifestazioni organizzate nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico (quali, a titolo d’esempio, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati). Stop, inoltre, a congressi, a ogni tipo di riunione o evento sociale e a ogni altra attività convegnistica o congressuale, salva la possibilità di svolgimento a distanza. Limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, inoltre è stata disposta la chiusura temporanea di palestre, centri termali, sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati. Prevista anche la limitazione o sospensione delle attività ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all’aperto o in luoghi aperti al pubblico.
TRASPORTI
Per i mezzi pubblici, come autobus e metro, vige l’unico obbligo di rispettare la distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra una persona e l’altra, ma non si sono, al momento, altre limitazioni. Tuttavia, sono diversi i Comuni che stanno valutando restrizioni specifiche, vista l’estrema difficoltà di rispettare l’indicazione della distanza.
Non esistono invece limitazioni per il trasporto pubblico non di linea. Il servizio taxi e di ncc non ha subito nessuna modifica, perché l’attività svolta è considerata esigenza lavorativa.
Riguardo invece al trasporto merci,tutte le merci, e quindi non solo quelle di prima necessità, possono essere trasportate sul territorio nazionale. Il trasporto delle merci è considerato come un’esigenza lavorativa.
ISTRUZIONE
Confermata la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado ;nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica; di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi; attività formative o prove di esame, ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza. Dal punto di vista delle attività culturali è indicata la limitazione o sospensione dei servizi di apertura al pubblico o chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E CONCORSI
Prevista la limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attività indifferibili e l’erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile. Nel Decreto è, poi, indicata la limitazione o sospensione di altre attività d’impresa o professionali, anche ove comportanti l’esercizio di pubbliche funzioni, nonché di lavoro autonomo, con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale. Limitazione o sospensione anche delle procedure concorsuali e selettive finalizzate all’assunzione di personale presso datori di lavoro pubblici e privati.
ATTIVITÀ COMMERCIALI
Confermata la limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio. Limitazione o sospensione anche delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti. Limitazione anche allo svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità.
SANZIONI PER APERTURA DI ATTIVITÀ
Diverse sanzioni vengono previste per categorie commerciali a seconda che possano o meno rimanere aperti. Chi gestisce una attività che può rimanere aperta (edicole, farmacie ecc.) è tenuto a predisporre le condizioni necessarie affinché si possa garantire al cittadino il rispetto della distanza minima di sicurezza tra le persone di almeno 1 metro. Qualora non siano rispettati questi requisiti la sanzione si potrà applicare la sospensione dell’attività. Per il mancato rispetto invece della chiusura delle attività, si applica la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Inoltre in caso di recidiva la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
STRUTTURE SANITARIE
Il Decreto introduce specifici divieti o limitazioni per gli accompagnatori dei pazienti nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso ; limitazione dell’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, nonché agli istituti penitenziari ed istituti penitenziari per minorenni.